mani penna foglio commercialista

Superbonus 110% spiegato dal commercialista

di Davide Arancio Dottore Commercialista – studioarancio.it

Dopo il “36”, il “50” e il “65”, altro numero che entrerà con forza nel linguaggio comune dei vari soggetti in procinto di eseguire opere di ristrutturazione, sarà senza dubbio il “110”.
Complice l’emergenza epidemiologica COVID-19 e l’impellente necessità di rilanciare l’importante mercato dell’edilizia, il recente “Decreto Rilancio” ha introdotto un superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica.

Nello specifico, con l’art. 119 del D.L. 34/2020 vengono previsti incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Viene incrementata al 110% (cosiddetto “superbonus”) l’aliquota della detrazione spettante a fronte di specifici interventi per l’efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico, l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, stabilendo altresì di ripartire tra gli aventi diritto l’agevolazione in cinque rate annuali di pari importo.

Restano invariati, ovviamente, gli attuali incentivi previsti per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, e quelli di riqualificazione energetica (cosiddetto “ecobonus”) per i quali, ove non sia possibile fruire della nuova detrazione maggiorata al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65% (a seconda della tipologia di intervento).

progetto edilizia
Il superbonus si applica agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

a) condomini;
b) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salva l’esclusione per taluni interventi realizzati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale;
c) Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società “in house providing” per interventi realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni;
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Il superbonus prevede una detrazione pari al 110% sulle seguenti tipologie di interventi di efficientamento energetico sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio (cosiddetto “cappotto termico”) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, per un ammontare di spesa non superiore a € 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;

b/c) interventi sulle parti comuni degli edifici, sulle unità immobiliari e sugli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento (centralizzati, sulle parti comuni), il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria (a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, sulle parti comuni, ovvero a pompa di calore, sugli edifici unifamiliari), ivi inclusi gli impianti di microcogenerazione. La detrazione spetta su un ammontare delle spese non superiore a € 30.000 (moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per i condomini) ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

facciata palazzo
La detrazione del 110% spetta, ai sensi del comma 2, anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento, a condizione che gli stessi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli sopra indicati (intervento “trainante”).

Il comma 3 dell’articolo in commento indica, invece, i requisiti tecnici minimi da rispettare (miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio interessato dall’intervento, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) per poter fruire della detrazione con riferimento agli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 192/2005, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Con il successivo comma 4, viene incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per le spese relative agli interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del D.L. n. 63/2013, sostenute sempre dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Nel caso di cessione del credito in parola ad un’impresa di assicurazione con contestuale stipula di una polizza che copra il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del 19% sul premio assicurativo (di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis) del TUIR) spetta nella misura del 90%. Da tali disposizioni sono esclusi gli edifici ubicati in zona sismica 4, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (già oggi esclusi dal sismabonus).

casa terremoto
I commi 5 e 6 dell’articolo in oggetto prevedono lo stesso incremento dell’aliquota della detrazione anche per le spese, sostenute nel predetto arco temporale, relative agli interventi di installazione, su edifici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo ad essi integrati, a condizione che i predetti interventi siano effettuati congiuntamente a quelli previsti nei commi 1 o 4.

La spesa agevolabile non può essere superiore a € 48.000, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. La fruizione di tale detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (comma 7).

Ai sensi del comma 8, l’incremento al 110% della detrazione, sempre da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute, congiuntamente con uno degli interventi di cui al comma 1, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

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Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto in fattura o credito d’imposta cedibile

Tale strumento, di forte rilancio per l’edilizia, ha altresì la possibilità generalizzata di cedere il credito maturato con i lavori a banche o altri intermediari finanziari, oppure di godere dello sconto equivalente al credito di imposta, direttamente nella fattura emessa dall’impresa che realizza i lavori. Con il risultato che i lavori possono essere realizzati senza neanche un anticipo da parte dei beneficiari.

In particolare, la descritta possibilità di trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo o in credito d’imposta cedibile si applica alle spese sostenute sino al 31.12.2021, relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio;
b) efficienza energetica;
c) adozione di misure antisismiche;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
e) installazione di impianti fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

costruzione edilizia
Il contribuente può:

1) godere di detto contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
2) trasformazione il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d’imposta è usufruito in compensazione con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

studio arancio commercialisti
Per poter usufruire dell’opzione per la cessione o dello sconto dell’importo corrispondente alla detrazione, è necessario che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 241/1997 dagli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti e altre categorie professionali.

Nonché, i tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione va trasmessa telematicamente all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Si segnala infine che le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità, rientrano tra le spese detraibili.

calcolatrice penna foglio conti

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